CISV - Centro Italiano Studi Vessillologici
(Associazione di Promozione Sociale)

   
© R. Breschi

Fondato a Torino nel 1972
Membro della FIAV, Federazione Internazionale Associazioni Vessillologiche, dal 1973


[ ingrandimento ]

  Presidente
Pier Paolo Lugli
via del Domenichino, 77 - 41124 Modena
Bibliotecario e conservatore
presidenza@cisv.it
  Vicepresidente
Roberto Bicci
trav. XIV, 12 - vig. Badia - 25132 Brescia
vicepresidenza@cisv.it
Tesorieria e segretario
Marco Mecacci
Largo Campidoglio 28 - 53036 Poggibonsi (SI)
tesoreria@cisv.it
  Pubblicazioni e sito web
Roberto Breschi
via Mammini, 66 - 55100 Lucca
redazione@cisv.it
  Pagina © Facebook
Alfredo Betocchi
Via San Bartolo a Cintoia, 20/G/5 - 50142 Firenze
social_fb@cisv.it


Come si diventa Soci del CISV?
Chi vuol diventare Socio del CISV, o avere informazioni più dettagliate sull'associazione al Centro, può rivolgersi al presidente o a uno dei nominativi qui sopra. La quota associativa d'ingresso e di rinnovo annuale è di 30 € da versare al tesoriere Marco Mecacci. I pagamenti possono essere effettuati con bonifico sul conto corrente bancario (BPM) del CISV con IBAN IT87V0503466829000000003863, oppure via Paypal verso l'indirizzo tesoreria@cisv.it (con aggiunta di 1,50 € per spese di transazione). Per altri sistemi di pagamento si prega di contattare il tesoriere.

Quali sono i servizi riservati ai Soci?
I Soci ricevono gratuitamente la rivista ufficiale «Vexilla Italica», nonché il bollettino «Vexilla Notizie». Possono accedere all'archivio e alla biblioteca del Centro (dettagli più avanti), direttamente o richiedendo articoli, riviste e libri, che saranno inviati in originale o in fotocopia, con il solo aggravio delle spese postali e di copisteria. Possono pubblicare articoli su loro studi e ricerche in materia vessillologica sulla rivista, previa approvazione della redazione. Sono informati su tutte le iniziative del Centro e possono partecipare al convegno nazionale che si tiene annualmente e alle gite culturali, senza alcuna quota di iscrizione. Hanno diritto a partecipare alle decisioni societarie.

Che cosa è richiesto ai soci?
I Soci non hanno alcun obbligo particolare, tranne quello di rispettare lo Statuto, riportato integralmente più avanti. Sono tuttavia cordialmente invitati a partecipare attivamente alla vita associativa, in particolare promovendo iniziative in armonia con le finalità del Centro in quanto Associazione di Promozione Sociale.

Archivio e biblioteca del Centro
L'archivio del CISV consiste in uno schedario generale formato da migliaia di schede. Questa enorme quantità di materiale è compendiata in 146 schede nazionali (di cui circa 80 già disponibili per la consultazione); alcune di esse sono dei veri e propri trattati di centinaia di pagine. La biblioteca del CISV comprende libri, riviste e articoli di vessillologia, donati o ottenuti per scambio. Sia biblioteca sia l'archivio, già domiciliati presso la segreteria del CISV, sono stati trasferiti presso il conservatore. Per informazioni e consultazione occorre quindi rivolgersi a Pier Paolo Lugli, via del Domenichino 77 - 41124 Modena (presidenza@cisv.it).

Il sito web del CISV: www.cisv.it
Inaugurato nel 2003. Direttore e curatore (webmaster): Roberto Breschi. Tutti i soci possono contribuire inviando le loro proposte direttamente al webmaster (redazione@cisv.it. Il webmaster si riserva di rielaborare i contributi accettati in armonia con l'estetica e la grafica del sito. Eventuali testi firmati riflettono l'opinione dell'autore. Immagini, testi e disegni sono proprietà del CISV e possono essere utilizzati da terzi soltanto previa autorizzazione e con citazione della fonte.

Pagina ©Facebook: https://it-it.facebook.com/CentroItalianoStudiVessillologici
Nel 2012 è stata aperta una pagina su facebook per iniziativa di Alfredo Betocchi (social_fb@cisv.it) che ne è anche il curatore responsabile. Anche i non iscritti a Facebook possono consultarla, ma non interagirvi. Ricerca facilitata @CentroItalianoStudiVessillologici.


CISV - Statuto


Articolo 1. Denominazione, sede e durata
1. È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: CISV – Centro Italiano Studi Vessillologici APS, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Modena e con durata illimitata.

Articolo 2. Scopo, finalità e attività
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3. Ammissione e numero degli associati
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (vale a dire che non deve essere inferiore a 7 persone fisiche). Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- il campo di interesse specifico in seno alle attività e finalità dell’associazione (facoltativo).
L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Per il resto fa fede il Regolamento Interno.

Articolo 4. Diritti e obblighi degli Associati
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

Articolo 5. Perdita della qualifica di Associato
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6. Organi
- l’Assemblea;
- l’Organo di amministrazione;
- il Presidente.

Articolo 7. Assemblea
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, inoltrata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Articolo 8. Organo di amministrazione
L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9. Presidente e Vice Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presi¬dente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Articolo 10. Organo di controllo
Non contemplato (l’Organo di controllo potrà essere nominato nell’eventuale ricorrenza dei requisiti previsti dalla Legge).

Articolo 11. Revisione legale dei conti
Non contemplato.

Articolo 12. Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13. Divieto di distribuzione degli utili
Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 14. Risorse economiche
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi.

Articolo 15. Bilancio di esercizio
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 16. Bilancio sociale e informativa sociale
Non contemplato.

Articolo 17. Libri
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta al Presidente, in qualsiasi momento, oppure su appuntamento fissato dal richiedente in accordo con i membri dell'Organo di amministrazione.

Articolo 18. Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente so¬stenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventiva-mente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 19. Lavoratori
Non contemplato (l’associazione non ha lavoratori dipendenti o non si avvale di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura).

Articolo 20. Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina tra i propri associati di uno o più liquidatori.

Articolo 21. Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto e approvato dall’Assemblea degli associati. Urbino, 11 maggio 2019.
Emendato all'art.1 e approvato dall’Assemblea degli associati. Salò, 29 maggio 2022.



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